Census nostros requiris scilicet. Est enim obscurum proximis censoribus hunc cum clarissimo imperatore L. Lucullo apud exercitum fuisse; superioribus, cum eodem quaestore fuisse in Asia; primis Iulio et Crasso nullam populi partem esse censam. Sed--quoniam census non ius civitatis confirmat, ac tantum modo indicat eum qui sit census [ita] se iam tum gessisse pro cive--eis temporibus quibus tu criminaris ne ipsius quidem iudicio in civium Romanorum iure esse versatum, et testamentum saepe fecit nostris legibus, et adiit hereditates civium Romanorum, et in beneficiis ad aerarium delatus est a L. Lucullo pro consule.
Richiedi le nostre registrazioni naturalmente. È infatti oscuro ai precedenti censori che questo fu nell'esercito con l'illustrissimo generale Lucio Lucullo; con i superiori, con lo stesso da questore fu in Asia; prima di Giulio e Crasso nessuna parte del popolo fu censita. Ma – dal momento che il censimento non conferma il diritto di cittadinanza, e indica solamente che questo che è censito già allora si è comportato come a cittadino conviene – in quei tempi chi tu accusi di non essersi trovato, neppure a giudizio suo, nel diritto dei cittadini romani, fece spesso sia testamento secondo le nostre leggi sia entrò in possesso di eredità di cittadini romani, e fu segnalato dal proconsole Lucio Lucullo presso l'erario tra i benemeriti.