Nego potuisse iure publico, legibus iis quibus haec civitas utitur, quemquam civem ulla eius modi calamitate adfici sine iudicio; hoc iuris in hac civitate etiam tum, cum reges essent, dico fuisse hoc nobis esse a maioribus traditum, hoc esse denique proprium liberae civitatis, ut nihil de capite civis aut de bonis sine iudicio senatus aut populi aut eorum, qui de quaque re constituti iudices sint, detrahi possit.
Dico che in virtù del diritto pubblico, e di quelle leggi che questo stato utilizza, nessun cittadino può essere afflitto da nessuna calamità di tal genere senza giudizio; questo principio fu in vigore in questo stato anche quando c’erano i re, questo ci è stato tramandato dagli avi, questo infine è proprio di uno stato libero: che in nulla possa essere danneggiata la vita o l’avere di un cittadino senza giudizio del senato o del popolo o di coloro, che siano stati costituiti giudici su un certo caso.